Sentenza di condanna
Per un volta ho deciso di occuparmi di cose "serie".Lo stato italiano e' stato condannato.
Beh, allarghiamo il giro d'orizzonte e facciamo un piccolo passo indietro tornando al 2004, quando la Commissione Europea ha aperto un procedimento di infrazione contro alcuni paesi europei, tra cui l’Italia, per il mancato o erroneo recepimento della direttiva 92/100/CE del 19 novembre 1992: in sostanza, non aver introdotto, nelle leggi locali, la remunerazione degli autori e degli editori per i prestiti effettuati in biblioteca.
Da sempre organismi internazionali, come ad esempio l'UNESCO, proclamano a gran voce che l'accesso alla cultura non puo' e non deve avere limitazioni di alcun tipo e deve essere garantito a tutti, senza alcuna distinzione, e che "l'uso della biblioteca pubblica deve essere gratuito" (dal Manifesto UNESCO per le biblioteche pubbliche).
Nelle biblioteche e' partita subito una iniziativa volta a contrastare l'idea di un accesso alla cultura a pagamento, attraverso la Campagna "Non pago di leggere" contro il prestito a pagamento (nelle biblioteche), raccogliendo decine di migliaia di firme da parte di lettori, autori e, incredibilmente, anche di qualche editore.
Nel frattempo il governo italiano (quello del Silvio), sia nei confronti di questa campagna, sia nei confronti della Commissione Europea, che imponeva delle scadenze e degli obblighi, ha sempre fatto finta di niente, piu' o meno rispondendo "che si', ci stiamo pensando...provvederemo...e' gia' allo studio...istituiremo una commissione atta a..." e cosi' via con le tecniche elusive.
Cosi' mentre tutti gli stati europei si stavano adeguando l'Italia, come abbiamo visto, al pari di tanti animali messi alle strette dal predatore, si fingeva morta per non essere aggredita, la Spagna, invece, opponeva una fiera resistenza.
Dopo aver consegnato le firme raccolte all'allora presidente-a-fine-mandato della Commissione Europea Romano Prodi, tutto il movimento ha sperato che qualcosa si sarebbe mosso, ritorno' alle faccende quotidiane, rimanendo altresi' con le orecchie tese per capire da che parte tirasse il vento.
Ora, in questi ultimi giorni, l'attuale Governo Italiano ha finalmente fatto una mossa, disgraziatamente giusto nella direzione contraria rispetto a quanto tutti speravano: nel disegno di legge finanziaria per il 2007, all'art. 163 introduce delle modifiche all'art.69 (sul prestito nelle biblioteche) della legge 633/41 (quella sul diritto d'autore), istituendo un fondo di TRE milioni di euro "Al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche di cui al comma 1".
Il giorno 25 ottobre 2006 col protocollo 675/06, il Presidente Nazionale dell'AIB (Associazione Italiana Biblioteche) emana un comunicato contro il prestito a pagamento.
Il giorno 26 ottobre 2006, puntualmente, arrivano le sentenze di condanna della Corte di giustizia europea per Italia e Spagna, (vedi la sentenza per la causa C198/05 nei confronti dell'Italia)
A questo punto sono previste nuove prese di posizione da parte del Comitato Nazionale dell'AIB, ma al momento "nulla so", pertanto mi fermo qui. Aggiungo soltanto un brevissimo commento a quanto detto finora... Ma ti pare?!...
Allegati:
Disegno di Legge Finanziaria 2007, Art. 163 (Disposizioni in materia di beni culturali), commi 7 e 8:
7. All’articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche e integrazioni, al comma 1,
dopo la parola “diritto” sono soppresse le parole “, al quale non è dovuta alcuna remunerazione”.
8. All’articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 1,
sono aggiunti i seguenti commi:
“1-bis Al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche di cui
al comma 1, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo per il diritto di prestito
pubblico (di seguito denominato “Fondo”), con una dotazione di euro. 3.000.000,00.
1-ter. Il Fondo è ripartito dalla Società italiana Autori ed Editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base
degli indirizzi stabiliti con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza Stato-
Regioni e le associazioni di categoria interessate. Per l’attività di ripartizione spetta alla SIAE una
provvigione, in misura non superiore allo 0,01 per cento del Fondo, a valere esclusivamente sulle risorse
del medesimo.
1- quater. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e
discoteche di stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da
istituti e scuole di ogni ordine e grado.”.
Il vecchio art. 69 della Legge 22 aprile 1941 n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio):
1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto esclusivamente:
a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.
2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.



