giovedì, novembre 04, 2004

Art. 6; Art. 7; Art. 8

Art. 6.
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.


Va ben raccolgo qualche articolo...ma ci rendiamo conto che qui si dice che le minoranze linguistiche sono tutelate, (non dalla legge ordinaria, ma dalla costituzione!!!), e visto che non si distingue è evidente che si parla di tutte?

E dice anche che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge...tutte? Ma non c'era qualcuno che non voleva moschee sul "proprio" territorio comunale?

Sarà che forse era assente da scuola quel giorno che si spiegavano questi articoli...

Spazzziale!